Appalti nel settore della nautica: novità del Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024. 

E’ una vera rivoluzione?

La recente revisione dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, attuata attraverso il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2024, apre un nuovo capitoli nel panorama normativo riguardante la responsabilità di committenti, appaltatori e subappaltatori verso i lavoratori in termini di retribuzioni, contributi e coperture assicurative. 

Questo cambiamento normativo introduce il paragrafo 1 bis, che stabilisce l’obbligo di assicurare ai lavoratori impiegati in appalti e subappalti una retribuzione complessiva non inferiore a quella delineata dai contratti collettivi nazionali e territoriali di maggior applicazione nel settore e nella zona specifica dell’attività in appalto. “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto“.

Per comprendere però la portata effettiva di tale modifica normativa è necessario interpretare l’ampiezza della previsione normativa e contestualmente analizzare alcuni casi concreti, cogliendone le relative sfumature pratiche.

Impatto e sfide

La modifica legislativa è volta ad incidere sulla gestione dei contratti di appalto, tentando di ampliare la responsabilità solidale dei committenti in casi di mancato rispetto, da parte degli appaltatori, delle condizioni retributive individuate come riferimento del settore. Questo significa che, se gli appaltatori o subappaltatori non pagano i loro dipendenti secondo i contratti collettivi prevalenti nel settore e nell’area geografica dell’appalto, il committente può essere chiamato a coprire le differenze retributive e contributive.

Non si può che rilevare, in primo luogo che l’elemento di criticità che immediatamente salta all’evidenza è la mancanza di dettagli su cosa esattamente si intenda per “zona” e su come determinare il contratto collettivo “di maggior applicazione”. 

Si pensi infatti, al settore della nautica, dove molte realtà cantieristiche hanno siti produttivi diffusi su tutto il territorio nazionale e spesso anche internazionale. In questo caso, sarà per esempio molto complesso determinare una prevalenza nel caso in cui l’appalto si svolga in più località del medesimo cantiere.

Tale vaghezza genera incertezze, complicando per i committenti la verifica della conformità degli appaltatori e offrendo ampi margini di interpretazione agli enti di controllo, potenzialmente a scapito delle imprese coinvolte.

Ma le incertezze non si fermano qua.

Applicazioni nel settore della cantieristica nautica di diporto

Integrando questi aspetti con il contesto specifico degli appalti nel settore della cantieristica nautica di diporto, ci troviamo di fronte a ulteriori sfide. La costruzione di yacht, per esempio, è un’industria che richiede una vasta gamma di specializzazioni e competenze, spesso coinvolgendo un elevato numero di appaltatori e subappaltatori. La chiarezza sulla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali diventa quindi cruciale per garantire la giusta remunerazione dei lavoratori e per sostenere una concorrenza leale tra le imprese.

Nella pratica, le aziende operanti nella cantieristica nautica di diporto devono procedere con attenzione in questo nuovo contesto legislativo, assicurandosi che tutti i contratti di appalto e subappalto rispettino le nuove disposizioni. Ciò richiede un’attenta valutazione comparativa tra i contratti collettivi applicati e quelli di maggior applicazione nel settore e nella zona di riferimento, per evitare rischi di responsabilità solidale e per garantire una gestione etica e conforme alle normative del lavoro.

A questo bisogna poi aggiungere un ulteriore elemento non secondario.

L’attività di verifica della congruità, da parte del committente, non dovrà essere riferita alla propria attività economica, bensì dovrà essere parametrata in relazione all’attività specifica oggetto di appalto, che ben potrebbe discostarsi da quella della committente, prevedendo addirittura settori di contrattazione collettiva diversa e certamente non di facile analisi per il committente stesso. 

Tale verifica, se da un lato, non riguarda il CCNL applicato dall’azienda appaltatrice, ma solo il rispetto del minimale retributivo (quindi nulla impone di applicare un CCNL specifico), implica necessariamente la scelta di un parametro economico che deve riferirsi ad un CCNL ritenuto, su specifica analisi applicativa, come il maggiormente rappresentativo a livello di settore e di zona. 

Sul punto una domanda sorge spontanea: e se dalla comparazione ed individuazione di un parametro economico collegato a più CCNL del medesimo settore, si arrivi a due risultati diversi attraverso l’analisi nazionale (quindi per settore) e per zona? Quale delle due dovrebbe prevalere?

Una cosa è certa: i futuri contratti di appalto, dovranno cambiare la loro impostazione tradizionale, per dare spazio ad informazioni e procedure che possano mettere al riparo il più possibile il committente da incertezze interpretative degli enti accertativi ovvero prestare il fianco a rivendicazioni da parte del personale dipendente. 

Riflessioni finali

Mentre il nuovo comma 1 bis mira a proteggere i diritti dei lavoratori e a promuovere condizioni di lavoro eque, esso introduce anche una complessità normativa che richiede un’attenzione maggiore da parte di committenti e appaltatori, soprattutto in settori altamente specializzati come quello della cantieristica nautica dove il ricorso allo strumento dell’appalto è molto intenso. 

In attesa di chiarimenti normativi è evidente che, per ridurre l’incertezza operativa e supportare le imprese nel loro cammino verso la conformità e l’eccellenza etica e professionale, sarà necessario dare spazio a forme di collaborazione imprenditoriale che muovono fuori dagli schemi tipici del contratto di appalto oppure dare una cristallizzazione più importante e stabile ai contratti che si andranno a stipulare.

Articolo a cura dell’Avv. Michael Tirrito. 

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